(massima n. 1)
In tema di falsitą in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa č destinata a provare la veritą e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto pił ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 c.p.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 c.p., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sč come reato, č in rapporto strumentale con la falsitą ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell'interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31 dicembre 1993).