(massima n. 1)
Il privato che falsamente attesti il completamento delle eseguite opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria risponde del reato di cui all'art. 483 c.p., in ordine alla falsa attestazione resa al pubblico ufficiale, ma non del reato di cui all'art. 480 c.p., quale autore indiretto della falsitą ideologica commessa dal pubblico ufficiale, che abbia rilasciato la concessione in sanatoria sulla base della falsa attestazione.