(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. ) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.L.vo n. 114 del 1998, per l'esercizio di attivitą commerciali omettendo ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsitą di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione ), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualitą personali, ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale » e, d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse č destinato a provare la veritą dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.