(massima n. 1)
In tema di falsitā documentali, integra il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. ) e non quello di falso per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 c.p. ) la falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale, in quanto detto verbale costituisce atto pubblico preordinato a descrivere l'entitā del patrimonio del defunto attraverso gli accertamenti dello stesso pubblico ufficiale che redige l'atto, riportando (ex art. 192 disp. att. c.p.c. ) anche le dichiarazioni del privato, il quale ha l'obbligo di dire la veritā, trattandosi di atto destinato a provare la veritā dei fatti ; né, a tal fine, rileva il fatto che sia possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, comunque, interverrebbero quando il falso č giā consumato.