(massima n. 1)
L'art. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354, nel disporre che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (comma 1) e che particolare favore č accordato al colloquio con i familiari (comma 3), autorizza un'interpretazione non restrittiva dei termini «congiunti» e «familiari». Pertanto, non commette il reato di cui all'art. 483 c.p. colei che attesti nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą (art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15) di essere zia di un detenuto in quanto sorella del padre di questi, ove il rapporto tragga origine da parentela naturale e non legale.