(massima n. 1)
Nel delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la punibilitā non č subordinata ad una specifica previsione normativa che stabilisca il valore probatorio de veritate del fatto attivato dal privato; risponde, pertanto, del delitto il privato che denunci falsamente ai carabinieri lo smarrimento di alcuni titoli di credito.