(massima n. 1)
In tema di falso ideologico del privato in atto pubblico, non č necessario che l'atto di cui si ipotizza la falsitā sia previsto da una specifica disposizione di legge, ma č sufficiente che esso sia destinato a provare la veritā, e cioč che la falsa attestazione abbia una qualche efficacia probatoria, da accertare di volta in volta. Integra, pertanto, il delitto di cui all'art. 483 c.p. la falsa denuncia, fatta ai carabinieri, di smarrimento di un assegno bancario. (Fattispecie nella quale la sussistenza del reato č stata ritenuta, osservando che la denuncia aveva lo scopo di togliere efficacia al titolo, quando ne fosse stato richiesto il pagamento presso il trattario).