(massima n. 1)
In tema di falsitā ideologica commessa da privato in atto pubblico, non č necessario, per la sussistenza del reato, che l'atto nel quale la dichiarazione č stata recepita sia destinato ad attestare per espressa disposizione di legge la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, essendo sufficiente che detta dichiarazione, frutto di libera scelta del suo autore, sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero sia idonea a ledere la pubblica fede. Non č dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest'ultimo a riferire il vero, ma basta che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia a seguito della falsa dichiarazione di costui un contenuto non veritiero. (Fattispecie in tema di falsa dichiarazione di smarrimento di assegni bancari. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che la denuncia ha indubbiamente rilevanza giuridica e che la polizia giudiziaria, che ha l'obbligo di riceverla, č tenuta ad una serie di adempimenti, finalizzati sia ad impedire la commissione di reati che potrebbero conseguire allo smarrimento dei titoli, sia ad influire sulla procedura di ammortamento).