(massima n. 1)
In tema di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché l'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994, n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilitą del condono edilizio, la eventuale falsitą del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 c.p., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessitą di produrre ogni altra documentazione.