(massima n. 1)
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l'elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia — ricevuta da ufficiale di polizia giudiziale — di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero.