(massima n. 1)
Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono non integrano il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsitą ideologica del privato in atto pubblico) atteso che la concessione edilizia in sanatoria, al pari della concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, costituisce autorizzazione amministrativa e pertanto rientra nella fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto di non potere riqualificare il fatto ex artt. 480 e 48 c.p., sotto il profilo dell'autore mediato, per carenza di contestazione).