(massima n. 1)
In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all'art. 483 c.p. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell'assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento che prevede la denunzia, che pertanto deve essere veritiera, derivando anche effetti connessi alla difesa dell'interesse pubblico che sia salvaguardato il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro. Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell'atto pubblico fa prova essa stessa dell'avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l'effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell'assegno.