(massima n. 1)
La falsitā delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, č punita ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall'art. 483 c.p. (falsitā ideologica commessa da privato in atto pubblico); ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilitā del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che č soltanto l'atto finale del procedimento.