(massima n. 1)
Sussiste il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), qualora un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, riversi — così assumendo spontaneamente responsabilità attestativa — in un atto pubblico redatto dal cancelliere, false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), che in sua assenza dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio. (Fattispecie in cui un funzionario del centro servizi dell'ufficio imposte dirette aveva, in concorso con un ragioniere, formato una falsa perizia estimativa giurata — atto destinato a provare la verità — firmata dal libero professionista, ma preparata dal pubblico funzionario, nella quale si affermava falsamente dinanzi al cancelliere un valore non corrispondente al vero dell'avviamento di una farmacia commerciale, già appartenente a persona deceduta, attribuendole un valore inferiore, per favorire gli eredi in sede di liquidazione dell'imposta di successione).