(massima n. 1)
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell'Opera universitaria, in quanto la L. n. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto, stabilendo che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» (art. 26, commi primo e secondo) e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale — il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione — determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato.