(massima n. 1)
La falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di un pubblico dipendente, posta in essere mediante fraudolenta timbratura del cartellino, in quanto commessa da soggetto che, pur investito di qualifica pubblicistica, agisce come privato, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale ma quello di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico, con conseguente configurabilitą anche dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.