(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa dichiarazione sostitutiva di notorietā allegata all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e preordinata a comprovare lo stato di non abbienza. (La Corte ha, inoltre, precisato che, ai fini della sussistenza del reato, non ha rilievo la circostanza che le false attestazioni non comportino il superamento della soglia di reddito richiesta dalla legge per l'ottenimento del beneficio, in quanto il bene tutelato dalla disposizione di cui all'art. 483 c.p. č la fede pubblica, che viene leso per il mero fatto che il cittadino faccia dichiarazioni false all'autoritā richiedente).