(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilitą di cui all'art. 2 L. n. 82 del 1994, presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, attesti falsamente che nei suoi confronti non siano state pronunciate sentenze di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenze di condanna contro la fede pubblica o il patrimonio.