(massima n. 1)
Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenti all'ufficio tecnico comunale una richiesta di autorizzazione — non contenente esplicite attestazioni né corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali — concernente l'installazione di una tenda solare che risulti collocata prima della presentazione di detta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 — che disciplina la denuncia di inizio attività — non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale falsit_ dell'istanza, prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista, con cui l'istante può al massimo concorrere ex art. 110 c.p. e che, comunque, non trattandosi di attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza essa assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale sia stata presentata o all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001.