(massima n. 1)
Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide — non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele — ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 c.p.p., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.