(massima n. 1)
Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall'art. 483 c.p. la condotta del privato che nella «dichiarazione di morte » indichi falsamente circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona.