(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso per induzione del P.U. in atto pubblico la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformitą dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, in quanto, in tal caso, sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la veritą in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto d'alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d'obbligo preordinato alla tutela d'interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietą, mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all'esistenza e agli estremi della concessione. (Nella specie, le mendaci dichiarazioni riguardavano la condizione giuridica d'immobili costituenti in origine spazi tecnici, cantine, soffitti ecc., trasformati illecitamente in unitą abitative ).