(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al Comune e preordinata ad ottenere la reintestazione dell'autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio, attesti falsamente di non aver riportato condanne penali, in quanto detta autocertificazione riveste la funzione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale) e cosģ collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.