(massima n. 1)
Non integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtą revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietą immobiliari ad altra societą, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la veritą delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualitą personali.