(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di coloro che, in qualitą rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessitą e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessitą di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato - sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. - ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.