(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all'art. 445 c.p.p. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che l'effetto estintivo legato al decorso del termine, quantunque "ope legis", richiede pur sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge.