(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato condanne penali, attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio, al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti l'esercizio di un'attivitą commerciale, in quanto l'inapplicabilitą delle incapacitą derivanti da condanne penali o civili prevista dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 giugno 2000 n. 193, recante modifiche all'art. 20 della l. n. 354 del 1975, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991, non opera in riferimento all'esercizio di attivitą di impresa.