(massima n. 1)
Non integra il delitto di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una societą non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attivitą dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.