(massima n. 1)
Non integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subģto condanne incidenti sulla propria affidabilitą morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilitą dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontą della falsitą delle sue dichiarazioni.