(massima n. 1)
Nell'ipotesi ex art. 483 c.p., il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta; invece, nell'ipotesi ex artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale, che forma quest'ultimo, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto conferisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la stessa promana dal pubblico ufficiale anche se questo vi sia pervenuto mediante false notizie e indicazioni ricevute dal privato. (Alla stregua di tale principio è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., colui che nella domanda di iscrizione nelle liste di collocamento aveva reso una mendace dichiarazione in ordine al proprio reddito familiare, sì da indurre i componenti dell'apposita commissione a redigere una falsa graduatoria delle persone da avviare al lavoro).