(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero la citata disposizione — nello stabilire tale competenza — menziona i «reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato», indipendentemente dalla persona che li abbia commessi; l'espressione ulteriore contenuta nella norma — e cioè «si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» — riguarda il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato: ne segue che, quando nel comma quinto dell'art. 30 della suddetta legge n. 223 del 1990 si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, «i reati di cui al quarto comma», questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commesso da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo, che dovrà essere giudicata dal tribunale, in relazione al richiamo all'art. 21 della legge n. 47 del 1948 contenuto nel comma quinto, nel cui circondario risiede la persona offesa.