(massima n. 2)
In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).