(massima n. 1)
Il potere del giudice di valutazione della congruitā del termine assegnato alla parte inadempiente per adempiere č esercitabile soltanto in rapporto alla diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, ma non in rapporto all'invito ad adempiere previsto dall'art. 1183 c.c., che prevede, in mancanza di determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, la possibilitā per il creditore di esigerla immediatamente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del merito, la quale, relativamente ad un contratto preliminare di vendita, aveva ritenuto che l'invito ad adempiere rivolto al promissario acquirente, non qualificabile come diffida ad adempiere, conteneva un termine incongruo, avuto riguardo al fatto che il saldo, di non trascurabile entitā, non poteva approntarsi senza congruo preavviso).