(massima n. 1)
L'investitura dell'ufficio di esecutore testamentario è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste ad substantiam, sia per la nomina che per l'accettazione: e ciò in armonia con il principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successioni mortis causa, per la necessità di assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico attribuito dall'ordinamento al trasferimento dell'intero patrimonio dal de cuius ai suoi successori. Ne consegue che l'accettazione della nomina ove non sia formalizzata a norma dell'art. 702 c.c. non comporta l'investitura dell'ufficio per il designato ad esecutore testamentario.