(massima n. 1)
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato D.P.R.).