(massima n. 1)
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l'esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attivitą professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell'imparzialitą che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a un «pezzo giornalistico» di costume, con «taglio» satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturali dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attivitą istituzionali svolte per finalitą persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).