(massima n. 1)
Sussiste la scriminante di cui all'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che - nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali - utilizza l'espressione «uomini squalo» nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, il termine «squalo» ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all'insulto gratuito o all'invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all'interesse preordinato a risvegliare nonché all'indignazione dovuta alla circostanza che l'autore di tale speculazione - che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali - era perdipiù un magistrato.