(massima n. 1)
In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalitą e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalitą e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l'agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella cittą sede del corpo militare di appartenenza dell'agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a "inaudite prevaricazioni" e al mancato rispetto delle leggi perpetrati dall'ufficiale presunto diffamato).