(massima n. 1)
In tema di reati contro l'onore, non sussiste la causa di giustificazione del diritto di critica politica qualora nel corso di una pubblica assemblea il Sindaco ed un consigliere di maggioranza accusino un consigliere di minoranza avvocato e promotore di un comitato preordinato ad impedire l'urbanizzazione di un'area verde sita nel centro abitato di avere indotto un cittadino, carpendone la buona fede, a sottoscrivere un ricorso amministrativo per impugnare una concessione edilizia relativa alla detta area verde, trattandosi di espressioni apertamente denigratorie della dignità e credibilità professionale della persona offesa e, dunque, inidonee ad assurgere alla dignità di legittima critica politica, in quanto, nella specie, l'interesse dell'opinione pubblica è quello di conoscere le ragioni delle parti politiche in contrasto sulla destinazione dell'area verde; né, d'altra parte, la contesa politica può svolgersi sul piano dell'invettiva personale, di guisa che per acquisire consensi in danno dei contraddittori sia lecito ad una parte politica diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti degli oppositori.