(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualitą ed affidabilitą, che trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente qualificato, in virtł della qualitą istituzionale rivestita, il quale, nell'esprimere la propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell'obbligo di controllo sulla veritą della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza - gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilitą. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 c.p. nella pubblicazione di un fatto non vero e oggettivamente offensivo - nei confronti di un procuratore della Repubblica - il quale era stato considerato come pacifico da un soggetto istituzionale, intervistato dal giornalista nella sua qualitą di relatore della Commissione bicamerale sui problemi della giustizia).