(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 c.p. nell'attribuzione al soggetto passivo - nel corso di un intervento congressuale, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente distribuito il testo scritto - dell'accusa di essere fra i «coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto», escludendo che l'inserimento di una circostanza non vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie tesi sulle cause della strage valga - come ritenuto dalla sentenza censurata - ad integrare la sussistenza dell'esimente).