(massima n. 1)
La clausola testamentaria «si sine liberis decesserit» non implica di per sé una sostituzione fidecommissoria, dovendosi accertare caso per caso, sulla base della volontą del testatore e delle particolari circostanze e modalitą della disposizione, se essa sia stata impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria ovvero se essa abbia avuto la funzione di una vera e propria condizione, con tutti i caratteri che le sono propri, ivi compresa l'efficacia retroattiva, funzionante risolutivamente, rispetto all'acquisto del primo istituito.