(massima n. 1)
Il reato di calunnia concorre con quello di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale nella propria identitą (art. 495 comma terzo n. 2 c.p.), qualora il soggetto, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, dichiari all'autoritą giudiziaria false generalitą corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente e tale dichiarazione abbia creato il pericolo dello svolgimento di indagini nei confronti di quest'ultima.