(massima n. 1)
La calunnia č reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autoritā di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.