(massima n. 1)
Il delitto di calunnia č a natura plurioffensiva, nel senso che titolari dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono lo Stato e l'incolpato falsamente, onde impedire, in relazione a quest'ultimo, il pericolo dell'offesa al suo onore e della privazione della sua libertā. Ne consegue che persona offesa dal reato č anche il magistrato calunniato, per cui nell'ipotesi di un procedimento instaurato a seguito di questo reato, in danno, per l'appunto, di un magistrato la competenza non si radica nel locus commissi delicti, ma nel diverso foro territoriale stabilito dall'art. 41 bis c.p.p.