(massima n. 1)
La calunnia č reato formale ed istantaneo che si consuma nel momento in cui viene presentata la denuncia all'autoritā giudiziaria ovvero ad autoritā che a quella abbia obbligo di riferire. La ritrattazione, pertanto, non impedendo il perfezionamento del reato, č inidonea a farlo degradare all'ipotesi di delitto tentato e, parallelamente a configurare recesso attivo.