(massima n. 1)
Non č configurabile il delitto di calunnia nella condotta del titolare della potestā genitoriale su un minore, che ne denunci l'illecita sottrazione ad opera della madre naturale (che al momento del parto abbia chiesto di non comparire nella dichiarazione di nascita), in quanto l'azione della madre integra gli estremi del reato di cui all'art. 574 c.p. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di calunnia, che il denunciante abbia acquisito la potestā genitoriale a seguito di una procedura illecita di riconoscimento).