(massima n. 1)
In tema di procedimento per reato di calunnia, il giudizio su questo reato č del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato, tanto č che la sentenza, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale č consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsitā o meno della notitia criminis i fatti che hanno giā formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato. (Nella specie, l'imputato deduceva che l'incolpato non era stato sottoposto a procedimento penale e quindi egli imputato era stato illegittimamente condannato).