(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di calunnia non č richiesto che la persona incolpata sia nominativamente indicata, essendo sufficiente che vengano offerti all'autoritā giudiziaria elementi che ne consentano l'identificazione. (Nella specie č stato ritenuto che anche il semplice disconoscimento della propria firma, poi accertata autentica, su di un atto puō integrare il reato di calunnia quando il soggetto sappia di avere apposto la sottoscrizione che assume falsificata ed č consapevole che la persona indiziabile del reato denunciato č del tutto incolpevole).