(massima n. 1)
Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato — nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta — purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 368 c.p. nella denuncia di smarrimento di un assegno preordinata a far convergere su una persona identificabile l'accusa del reato di furto o di ricettazione).